lunedì 11 luglio 2016

Como: nullo il Travel box di GLM!

Nuovo intervento favorevole dei giudici per i consumatori che si sono trovati coinvolti nell'acquisto di certificati New Club Elite. Il Tribunale di Como, con una recentissima sentenza, ha analizzato il contratto di vendita di questo diritto vacanza da parte della società padovana GLM, rilevando la carenza di informazioni trasparenti e corrette da parte del venditore verso i consumatori.

Anche nel caso affrontato dal giudice comasco si trattava di un generico contratto denominato "Travel box" con il quale la società padovana offriva vari prodotti all'acquirente, tra i quali  un generico diritto di godimento presso alcuni resort italiani e spagnoli.


Nel caso di specie, è emerso che parte rilevante delle promesse dichiarate dai promotori di GLM, in primo luogo la possibilità di poter usufruire del diritto vacanza in diverse strutture, non è risultato conforme alla realtà, in quanto i consumatori che avevano provato a prenotare la loro settimana vacanza si sono visiti opporre un garbato rifiuto da parte del Club, il quale ha sostenuto che non era possibile prenotare in un determinato periodo o in quel resort.

I consumatori, invitati all'albergo da una telefonata ove veniva promesso loro un omaggio, hanno ricevuto le rassicurazioni da parte di GLM in merito alla possibilità di rivendere il diritto vacanza alla stessa società promotrice. Promessa dimostratasi, in seguito, del tutto infondata, visto che il certificato non è mai stato riacquistato dalla società padovana.

Ai fini della decisione assunta  dal Tribunale di Como, però, assume rilevanza l'assoluta genericità del bene oggetto di vendita, del tutto imprecisato dalla lettura del contratto di vendita sottoposto alla decisione del giudice comasco. La sentenza è chiara nel individuare l'estrema vaghezza dell'oggetto del contratto, laddove il giudice osserva che "In particolare, lo stesso sarebbe rappresentato da un "attestato" che avrebbe attribuito al titolare il diritto di occupare, godere e utilizzare, in via piena ed esclusiva, i "servizi offerti con tipologia basic" ed usufruibili in uno dei complessi residenziali facenti parte del New Club Elite, in periodi settimanali floating da comunicare alla venditrice, oltre la possibilità di offerte dedicate. Non è quindi chiaro quale sarebbe il diritto di cui i ricorrenti sarebbero divenuti titolari  con l'acquisto "dell'attestato" e, di conseguenza, quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice.

 Il contratto proposta parla in proposito di "servizi", ma questi non vengono definiti, se non con la dicitura del tutto vaga di "settimane extra - agenzia viaggi in collaborazione con figure professionali del turismo a disposizione per organizzare itinerari vacanza personalizzati, Hotel, Residence, Villaggi, Crociere". E tale generica definizione non consente di comprendere nè la natura del diritto vacanza, nè l'estensione, nè la modalità di utilizzo.

Per tali ragioni, termina il giudice, seguendo un orientamento consolidato (vedi Tribunale di Monza), non può che concludersi per la nullità del contratto, dichiarando che i consumatori non dovranno pagare le spese di gestione e con cancellazione  di questi ultimi dal Club.

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