giovedì 11 aprile 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato"State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

venerdì 29 marzo 2024

Il multiproprietario può chiedere gli estratti di conto corrente direttamente alla banca

Una delle questioni che sovente riguarda i titolari del diritto reale in multiproprietà è quella di poter controllare se la somma richiesta a titolo di spese di gestione annuali sia corretta o meno.

Si è soliti pensare che, a differenza dei condomini, i multiproprietari non siano titolari di alcun diritto di accesso ai documenti bancari e che possano solo ottenere le informazioni necessarie attraverso l'amministratore, sempreché quest'ultimo si dimostri disponibile in tal senso.

Il provvedimento adottato dal Collegio di Bologna dell'ABF chiarisce, ancora una volta, che il multiproprietario può essere avvicinato al condomino, sicché anch'egli può agire verso la banca per chiedere i documenti bancari relativi alla multiproprietà, a patto che abbia in precedenza rivolto medesima istanza all'amministratore.

Occorre premettere che l'art. 1129 comma 7 c.c. stabilisce che "...ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.".

A fronte del rifiuto o silenzio opposto dall'amministratore, il condomino può, sul combinato disposto degli artt. 1129, comma 7, Codice civile e 119, comma 4, TUB, può rivolgersi direttamente alla banca per chiedere l'accesso e la visione della documentazione relativa al conto corrente condominiale.

Secondo l'ABF questo diritto spetta anche al multiproprietario, essendo applicabile anche ai titolari di diritti reali parziali le norme in materia di condominio, sul presupposto che un immobile in multiproprietà può essere considerato come una comunione tra più proprietari titolari del medesimo diritto: i condomini.

"Nella multiproprietà immobiliare coesistono un rapporto giuridico che ha ad oggetto la singola unità immobiliare, qualificabile come comunione ordinaria, ed un rapporto definibile quale condominio di edificio avente ad oggetto le parti comuni del maggior complesso edificato: i compartecipi sono, allo stesso tempo, comproprietari delle singole unità abitative e condòmini del complesso condominiale in cui le singole unità abitative sono inserite.".

Ne consegue che ogni multiproprietario partecipa, pro quota, alla "cosa comune", usufruendo dei servizi previsti, tanto quanto il condomino, vantando i medesimi diritti ed obblighi: "la partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell’unità immobiliare in multiproprietà è riconducibile alla comunione e, limitatamente alle parti ed ai servizi in comune a tutti i multiproprietari, al condominio, in riferimento alla quota di pertinenza di ciascun comproprietario (cfr., Cass. n. 6352/2010).".

Ne consegue che anche il multiproprietario può giovarsi del diritto di cui all'art. 1129 comma 7 del codice civile, potendo rivolgersi alla banca per ottenere copia dei documenti in precedenza richiesti all'amministratore nel limite degli ultimi dieci anni precedenti.

Di seguito il provvedimento oggetto del nostro intervento.

lunedì 12 febbraio 2024

Tour operator e agenzia viaggi solidalmente responsabili per il danno subito dal turista "all inclusive"

Non di rado accade che a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dall'acquirente di un pacchetto "all inclusive", la risposta dell'agenzia viaggi è quella di rivolgersi al tour operator, unico responsabile per i danni reclamati dal turista.

L'idea di fondo è che l'agenzia si limiti ad acquisire la prenotazione ed organizzare i contatti con il tour operator, ma l'effettiva organizzazione del viaggio e soggiorno ricadano su quest'ultimo ritenuto esclusivo responsabile per le lamentele del consumatore.

Il provvedimento della Suprema Cassazione torna utile, sotto questo profilo, per ribadire un concetto indiscutibile, ossia che se il consumatore subisce dei danni durante la vacanza, la responsabilità per il risarcimento di questi danni ricade solidalmente su tour operator e agenzia viaggi, sicché ad entrambi potrà essere avanzata ogni lamentela.

Occorre precisare che questo principio previsto per in materia di pacchetto turistico “tutto compreso” era previsto all’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011, normativa applicabile fino all'entrata in vigore delle novità introdotte con il d. lgs. n. 62 del 2018, secondo il quale: "l'organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Ne deriva, come specificato dalla Suprema Corte, che in questi casi si crea un rapporto di mandato che comporta la responsabilità dell'organizzatore del viaggio (tour operator) anche per eventuali inadempimenti dell'agenzia viaggi.

Questo tipo di rapporto contrattuale si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione viaggi (CVV) disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ove esiste una rigida distinzione di ruoli e responsabilità tra i soggetti professionisti.

in questo tipo di contratti, invece, "l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento nell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.". Ciò comporta una responsabilità comune per danni subiti dal consumatore.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ.

mercoledì 24 gennaio 2024

Pacchetti viaggio fantasma e turisti truffati - finisce male l'agenzia Esse Vacation di Gallarate

Finisce con l'arresto del legale rappresentante la vicenda della Esse Vacation, l'agenzia di viaggi di Gallarate accusata di aver truffato migliaia di consumatori, vendendo loro pacchetti viaggio ed altri prodotti vacanza inesistenti.

Il GIP di Busto Arsizio ha disposto l'arresto e la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'amministratore, accusato di aver raggirato i clienti a cui aveva venduto pacchetti vacanza non conformi a quanto promesso.

Molte denunce, infatti, erano pervenute da parte dei clienti dell'agenzia, i quali si erano lamentati di aver vissuto esperienze negative, con viaggi disdetti senza giustificazione,  indisponibilità delle strutture prenotate o comunque non del livello promesso, fino ad arrivare all'annullamento dei viaggi senza il rimborso.

L'indagine portata avanti dall'autorità giudiziaria ha evidenziato l'esistenza di pratiche finanziarie irregolari le quali hanno favorito il dissesto patrimoniale della società, e giustificato le condotte scorrette verso i clienti. 

Pare che molte operazioni e spostamenti di denaro siano avvenuti in assenza di valida documentazione fiscale con prelevamenti dal conto privi di giustificazione per oltre un milione di euro, con una evasione fiscale di oltre 300 mila euro.

domenica 17 dicembre 2023

Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido

Il caso è noto: dopo essere stati iscritti ad un club straniero (Getaway - New Club Elite), i consumatori vengono invitati a provare il circuito vacanze, recandosi presso uno dei residence gestiti da questi soggetti, usualmente in Sardegna e Calabria.

Unica piccola richiesta, partecipare ad un incontro di 45/60 minuti dove un promotore, il quale vi dice comunica che la vostra iscrizione è decisamente "limitata" proponendovi un miglioramento ("upgrade") con la possibilità di soggiornare in più di due persone, presso molte strutture alberghiere (resort) convenzionate in tutto il mondo.

Il contratto "platinum" sembra la vera soluzione per le vacanze, ma poco dopo il consumatore si rende conto che, di fatto, si ritrova iscritto al club Michelangelo, con pagamento di spese di gestione più elevate.

Al Tribunale di Bologna è stata sottoposta questa vicenda, la firma di un contratto platinum con upgrade della posizione del cliente, e il giudice ha avuto modo di verificare la validità del testo contrattuale concluso presso un resort in Sardegna (per un controllo della posizione, scrivi a info@consumatoreinformato.it)

Nel caso di specie, il consumatore aveva firmato un contratto di iscrizione a Club Getaway, ed in seguito si era recato in Sardegna ed in quella sede aveva concluso un ulteriore contratto, prospettato come upgrade con più servizi e condizioni contrattuali favorevoli.

giovedì 30 novembre 2023

Multiproprietà: consumatore tutelato anche nel caso di contratto che deroga la legge applicabile

Possono le parti derogare all'applicazione delle norme previste a tutela del consumatore acquirente un diritto in multiproprietà? esiste una tutela del consumatore in questi casi?

La questione è stata affrontata, e risolta, dalla Corte di Giustizia, chiamata al risolvere la questione dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona dal quale proviene la vicenda arrivata davanti al giudice comunitario.

La vicenda

Nel caso di specie, due cittadini inglesi avevano concluso un contratto di acquisto di un diritto obbligatorio in timeshare con Diamond Resorts Europe, diventando proprietari di un periodo all'anno in una struttura vacanza situata in Spagna. 

Il contratto sottoscritto dai consumatori prevedeva una clausola con deroga dell'applicazione della della legge spagnola in favore di quella inglese. 

I consumatori decidevano di agire contro la società avanti al giudice spagnolo, ed in particolare al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di Granadilla de Abona al quale chiedevano  di accertare la nullità del contratto, liberandoli dal vincolo con Diamond.

La domanda giudiziale si fondava sull'applicazione del diritto spagnolo, il quale prevede una migliore tutela del consumatore per questo tipo di contratti, in particolare prevedendo la nullità dei contratti di multiproprietà ove non sia fissata la durata del diritto vacanza e identificando l'immobile oggetto di timeshare.

La società inglese si costituiva in giudizio eccependo che l'oggetto del contratto era la vendita di un diritto personale, e non di un diritto reale parziale, sicché il giudice avrebbe dovuto applicare al contratto la legge inglese, così come voluto dalle parti con la clausola contrattuale.

Sul punto, il giudice spagnolo si rivolge alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di ottenere un chiarimento in merito al Regolamento Roma I e alla sua applicabilità della legge spagnola anche per i cittadini residenti in altro paese e nel caso di clausola contrattuale che deroghi le norme previste a tutela del consumatore.

Il Juzgado solleva anche un ulteriore quesito, ossia se un contratto di multiproprietà abbia ad oggetto con acquisto di diritti reali su beni immobili o diritti di credito, e quindi, se debba trovare applicazione l’art. 4, par. 1, lett. c) (legge applicabile a contratti aventi ad oggetti diritti immobiliari o diritti di locazione, in difetto di scelta), nel primo caso; ovvero considerandoli diritti di locazione di immobili ai fini dell’art. 4, par. 1, lett. c), o di prestazione di servizi (art. 4, par. 1, lett. b) nel secondo caso.

La pronuncia della Corte di giustizia

Il giudice comunitario premette che ai fini della legge applicabile al contratto sia del tutto irrilevante la cittadinanza dei consumatori, mentre deve darsi applicazione alla clausola contrattuale che prevede la deroga della legge applicabile spagnola in favore di quella inglese.

Osserva il giudice che nel caso di un contratto di acquisto di punti vacanza con iscrizione ad un club, le parti possono derogare la legge applicabile e "In tal senso, il regolamento Roma I prevede, al suo capo II, norme uniformi che sanciscono il principio secondo cui è data priorità alla volontà delle parti, alle quali è riconosciuta, all’articolo 3 di tale regolamento, la libertà di scegliere la legge applicabile al contratto.".

Le parti possono, come avvenuto, derogare alla legge applicabile, scegliendo un proprio corpo normativo per la tutela degli interessi.

Allo stesso tempo, però, la Corte riafferma il principio secondo il quale anche nel caso di deroga alla legge applicabile, il consumatore ha diritto ad usufruire di tutte le tutele previste dalla normativa comunitaria.

La Convenzione di Roma, peraltro, prevede che la legge del paese di residenza abituale del consumatore stabilisce unicamente lo standard minimo di protezione in favore del contraente debole al di sotto del quale non il contratto non può scendere.

Ne consegue, in conclusione, che se la legge applicabile al contratto è meno protettiva di quella della residenza abituale del consumatore, quest'ultimo ha comunque diritto a veder applicate le norme a lui più favorevole, escludendo il corpo normativo deciso dalle parti e previsto dal contratto.

Qui il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

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